Serve l'assicurazione annullamento viaggi o voli nel caso di impedimento a partire per malattia?

La risposta è no.

Se non posso partire a causa di un impedimento al viaggio o al volo, infatti, come ad esempio una malattia, un infortunio o altro impedimento di diversa natura, la legge già prevede che  il viaggiatore o il passeggero aereo  possa chiedere, stante la mancata partenza, l' annullamento della prenotazione volo o viaggio e possa ottenere il rimborso del viaggio o del biglietto aereo pagato. 

Si ha, pertanto, diritto al rimborso del viaggio o dei biglietti aerei anche a prescindere che sia stata stipulata un assicurazione per annullamento viaggio o volo. Assicurazione che è, pertanto, meramente eventuale.



In caso di pacchetto turistico organizzato dal tour operator, infatti, qualora si abbia una impossibilità sopravvenuta a partire e contestuale alla data della prevista partenza, il viaggiatore, in base all' art. 1463 del codice civile, può chiedere la risoluzione del contratto di viaggio e può ottenere il rimborso del pacchetto turistico pagato.

La stessa garanzia è prevista per il passeggero aereo che, in base all' art. 945 del codice della navigazione, in caso abbia un impedimento a partire concomitante alla data del volo aereo, può annullare la prenotazione del volo ed ottenere il rimborso dei biglietti aerei pagati alla compagnia aerea.

I tour operator e le compagnie aeree, pertanto, sono tenute al rimborso del viaggio o dei biglietti aerei anche se il viaggiatore o passeggero aereo non ha fatto l assicurazione.

Tra i vari impedimenti vi sono l' infortunio, la malattia e quindi motivi di salute, un lutto, un nuovo lavoro ma la casistica è molto ampia fino a ricomprendere qualsiasi impedimento dimostrabile in giudizio.

Ed il diritto al rimborso si ha anche per i voli non rimborsabili e quindi anche nel caso le compagnie aeree per esempio Ryanair, Vueling ed Easyjet prevedano una clausola di volo non rimborsabile.

Di seguito riportiamo dei casi esaminati dai legali di volosicuro che hanno ottenuto tre sentenze favorevoli, da parte dei giudici di pace italiani, di rimborso del volo per impedimento dovuto nel primo caso ad una malattia di uno dei passeggeri, nel secondo caso a motivi di salute di un familiare che necessitava di assistenza e nel terzo caso per il traffico sull'autostrada che conduce all'aeroporto.

Il primo caso è stato esaminato dal giudice di pace di Como che, con sentenza n° 353 del 2021 ha condannato la compagnia Easyjet al rimborso dei biglietti aerei a favore dei passeggeri a causa della malattia che colpiva uno dei due. il passeggero affetto da malattia ha, infatti, prodotto in giudizio un certificato medico che prescriveva il riposto domiciliare per sette giorni, circostanza che ha impedito il passeggero al volo. il rimborso del volo, in questo caso, è stato previsto anche per l'altro passeggero perché l'art. 945 cod. nav. prevede che abbia diritto al rimborso del volo non solo il passeggero impedito a viaggiare da una malattia ma anche gli altri passeggeri o congiunti che dovevano viaggiare insieme.

Il secondo caso è stato previsto dal giudice di Pace di Treviso che con sentenza n° 374 del 2020 ha condannato la compagnia aerea Ryanair al rimborso dei voli ai passeggeri aerei, una famiglia di quattro persone, a causa della malattia grave che aveva colpito un loro familiare. I passeggeri, seppur nel caso di specie tutti sani, dovevano però prestare assistenza al familiare malato e non potendo partire per tali motivi di salute, si sono visti riconoscere il diritto al rimborso dei biglietti aerei. Tale sentenza è importante perché prevede che la malattia non deve colpire necessariamente uno dei viaggiatori ma può anche colpire loro familiari o congiunti a cui devono prestare assistenza.

Il terzo ed ultimo caso è stato esaminato dal giudice di pace di Civitavecchia che ha riconosciuto ai passeggeri aerei il rimborso del volo avendo questi perso l'aereo per una causa a loro non imputabile. I viaggiatori, infatti, mentre si recavano all'aeroporto di Francavilla di Verona rimanevano bloccati sull'Autostrada del Brennero a causa del traffico autostradale e non raggiungevano in tempo l'imbarco. Sull' autostrada un camion, infatti, per un incidente si ribaltava creando un traffico chilometrico. I passeggeri aerei che perdevano l'aereo riuscivano a dimostrare in giudizio l'impedimento a partire ed ottenevano, pertanto, dal giudice il rimborso dei biglietti aerei a carico del vettore aereo Blue Panorama airlines. Quest' ultima sentenza è importante perché afferma che l'impedimento al viaggio non deve essere necessariamente una malattia o infortunio e quindi non deve attenere solo a motivi di salute del passeggero ma può essere di qualsiasi natura come il traffico che impedisce al passeggero di arrivare per tempo in aeroporto o anche in caso di ritardo di un volo precedente operato da diversa compagnia aerea che impedisce al passeggero di imbarcarsi sul volo successivo per cui si chiede il rimborso.

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