Ancora sui medici precari nelle strutture sanitarie pubbliche

 Il caso esaminato dallo studio dell' avv. Michele Mirante  riguarda il rapporto di lavoro di un medico dirigente assunto dalla struttura sanitaria del Policlinico Umberto I di Roma con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa cosiddetto co.co.co. annuale e, successivamente, con un altro contratto a progetto co.co.pro anch'esso annuale.
 
Il medico collaborava con il dipartimento di emergenza ed accettazione   DEA della struttura sanitaria pubblica suddetta ed il suo apporto lavorativo sopperiva alle esigenze di fabbisogno ordinario e stabile del datore di lavoro: in particolare l'espletamento dell'attività lavorativa avveniva con una turnazione giornaliera ed oraria determinata esclusivamente ed unilateralmente da parte del datore di lavoro. 
 
Inoltre il medico doveva essere autorizzato per andare in ferie dalla struttura sanitaria e, sovente, esperiva la propria attività lavorativa con turni anche di dodici ore in orario notturno e festivo e quindi anche con lavoro straordinario.
 
Il medico, pertanto, faceva causa alla struttura ospedaliera dinanzi al Tribunale civile di Roma sezione lavoro ove chiedeva accertarsi,  previa dichiarazione di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti di collaborazione a progetto, la subordinazione e per l'effetto chiedeva la condanna della struttura sanitaria a pagargli il risarcimento del danno patrimoniale consistente in tutte le differenze retributive (differenza tra quanto pagato e quanto spettante qualora fosse stato assunto in modo subordinato ed a tempo indeterminato). 
 
il Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, esaminato il caso lo decideva con sentenza n° 8503 del 2018 dell' 8 novembre 2018, a favore del medico dirigente con cui, previo accertamento della subordinazione tra il medico dirigente e la struttura ospedaliera, condannava quest'ultima al pagamento a favore del medico di tutte le differenze retributive per un ammontare complessivo pari ad oltre 56.000,00 euro oltre interessi legali e spese legali.  
 
Secondo Il Tribunale civile di Roma, infatti,  non rilevando il nomen iuris dato dalle parti ai contratti di lavoro, era, invece, determinate il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e, pertanto, stanti i turni stringenti fissati in base all'esclusiva esigenza della struttura sanitaria, stante anche il lavoro straordinario, notturno e festivo espletato per rispondere ad esigenze esclusive del reparto ospedaliero, quale quello di pronto soccorso, a cui la prestazione del medico era destinata, non poteva che addivenire al riconoscimento della subordinazione ed alla conseguente condanna della struttura sanitaria al pagamento a favore del medico di tutte le differenze retributive richieste.   
 
Concludendo, seppur non si può rivendicare la stabilizzazione del rapporto di lavoro, non potendosi accedere nel pubblico impiego se non tramite concorso, il medico  "precario" con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, può ottenere un risarcimento del danno patrimoniale in termini di differenze retributive tra quanto avuto e quanto spettante qualora fosse stato assunto in modo subordinato ed a tempo indeterminato: trattamento di fine rapporto, ferie, tredicesima mensilità, lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno etc. 
 
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Roma 19 novembre 2018
Avv. Michele Mirante  
 
 
 

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