Il falso d’autore nella pittura

Quest'articolo nasce dall'esigenza di tutelare chi è proprietario o detiene un'opera d'arte, nella specie un quadro e quindi un'opera di pittura, per averla acquistata od ereditata e, prima della vendita a terzi, necessita di verificare l'autenticità dell'opera d'arte e quindi l'attribuzione del quadro alla paternità di un determinato pittore.

Se si è in possesso di una pittura di dubbia paternità è necessario, infatti, prima della vendita procedere  ad autenticare l'opera presso le fondazioni se trattasi di pittore contemporaneo od avvalersi di una perizia di attribuzione da parte di un perito d'arte o storico dell'arte se pittore risalente.

Solo se l'opera è autentica o attribuita, infatti, acquisisce il valore che il mercato attribuisce a quel determinato pittore. 

In questa fase si può venire a conoscenza che la pittura acquistata è un falso perchè è stata contraffatta, alterata o riprodotta. Il codice dei beni culturali agli artt. 178 e 179 individua, infatti, tre tipi di fattispecie opere d'arte falsificate: la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione.

Neppure la  dichiarazione del pittore o della fondazione, nel caso il pittore sia deceduto, è sufficiente ai fini dell'accertamento o riconoscimento della paternità dell'opera al medesimo artista. tale auto-dichiarazione del pittore autore dell'opera viene considerata come una mera testimonianza al pari delle testimonianze di terzi e può anche essere disattesa dal giudice stante il suo libero convincimento decisorio. Soprattutto se contrastante con altre prove più evidenti.

I reati che si configurano, oltre a quello di contraffazione suddetto, sono quelli di ricettazione e truffa soprattutto quando l'opera, a seguito della contraffazione, viene venduta a terzi acquirenti in buona fede. E' importante nel caso sporgere denuncia-querela presso il Comando dei carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale che ha sede presso le principali città italiane rivolgendosi ad un avvocato esperto ed alla perizia di un perito d'arte o storico dell'arte che rilevi, anche con l'ausilio di metodi scientifici, oltreché di comparazione stilistica, la presunta falsità dell'opera.

Il ruolo del perito d'arte è in questa fase estremamente importante e ci si può avvalere oltre alla sua opera professionale di comparazione stilistica anche di metodi scientifici come indagini chimiche, grafiche e radiografiche (scanner). non ha rilevanza probatoria privilegiata la provenienza dell'opera d'arte (es. dalla vedova del pittore, o da amici o conoscenti del pittore deceduto).

La nomina di un perito d'arte è anche necessaria nel corso del procedimento penale poiché il giudice, anche  se non obbligato, sovente nomina un consulente tecnico d'ufficio, (art. 225 c.p.p.) soprattutto quando la falsità dell'opera non si rileva facilmente da altre prove (es. confessione del falsario). Altrimenti se non si hanno altre prove e non si nomina un consulente la sentenza sarebbe affetta da motivazione insufficiente.

nel caso del procedimento penale l'opera può essere sottoposta a misure cautelari, come il sequestro preventivo, la confisac ex art. 321 commi 1 e 2 c.p. ed il dipinto, qualora ne venga acclarata la falsità potrà essere dichiarato falso (sul retro) o distrutto ai sensi rispettivamente degli artt. 537 commi 1 e 2 e art. 260 c.p.p..

L'acquirente proprietario del quadro potrà costituirsi parte civile nel procedimento penale e, nel caso venga accertato un reat tra quelli suddetti, potrà essere risarcito in termini monetari del danno subito.

per una consulenza contatta i recapiti sul sito 

Roma 26 ottobre 2018

Avvocato Michele Mirante        e         Dottoressa Delia Somma  - Perito d'arte e storica dell'arte.

 

 

 

 

Studio Legale Mirante: Piazza dei Martiri di Belfiore, 4 - 00195 Roma - Telefax. 06/45.44.05.27 mobile 339/81.65.091 - info@mirantelaw.com -