Illegittima la trattenuta del 2,5% della retribuzione per i dipendenti pubblici in regime di T.F.R.

Commento a sentenza n° 2516 del 2017 del 15 marzo 2017 

Il  Tribunale Civile di Roma Sezione lavoro, nella persona del Presidente sezionale Giudice unico dottor Lucio Di Stefano, ha confermato con la sentenza n° 2516/2017 pubblicata in data 15 marzo 2017, relativa al ricorso n° 10570/2016 R.G., quanto già ritenuto nelle precedenti sentenze pubblicate nel 2013 e nel 2016. Stabilizzando l'orientamento a favore dei dipendenti pubblici.

Con la sentenza suddetta del 2017, ha infatti, riconosciuto ai dipendenti del Ministero della Difesa la restituzione delle trattenute illegittime nella misura del 2,5% per il periodo antecedente alla proposizione del ricorso e ne ha condannato conseguentemente l'amministrazione al pagamento. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

I dipendenti pubblici in regime di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) assunti dal 1 gennaio 2001 si sono, infatti, visti decurtare illegittimamente  il 2,5% della retribuzione, ai fini dell'invarianza della retribuzione netta tra i medesimi ed i dipendenti in regime di trattamento di fine servizio (TFS).

Il Tribunale di Roma ha sancito che tale trattenuta, seppur prevista da norme regolamentari (DPCM 1999) e contrattuali (Accordo Quadro 1999) non trova giustificazione per i dipendenti pubblici in regime di TFR, ossia per quelli assunti a tempo indeterminato dopo il 30 dicembre 2000, poichè questi, a fronte di tale decurtazione, a differenza dei dipendenti pubblici in regime di TFS, non godranno a fine carriera del trattamento di buonuscita più favorevole, che è appunto il tfs.

Si avrebbe, altrimenti,  una disuguaglianza sostanziale tra i dipendenti in regime di T.F.R. e quelli in regime di TFS, perchè a parità di decurtazione, solo i secondi godrebbero di un buonuscita più favorevole che è appunto il TFS.

Il Tribunale ha ritenuto, altresì,  non esservi alcuna norma di legge (di fonte primaria) a fondamento della ritenuta suddetta poichè l'art. 26 comma 19 Legge n° 448 del 1998 è da ritenersi norma superata poiché regolante il passaggio dei dipendenti, assunti ante 2000, dal regime di TFS a quello di TFR, e non quelli assunti ab inizio post 2000 direttamente in regime di TFR. I primi, infatti, a seguito dell'illegittimità costituzionale sono nuovamente tornati al TFS mentre per  i secondi rimasti ab initio in regime di TFR si vedono applicare illegittimamente la trattenuta retributiva. "ritenendo diversamente, sorgerebbero evidenti dubbi di legittimità costituzionale, oltretutto sostanzialmente gli stessi in ordine ai quali già si è pronunciata la Corte Costituzionale, giudicandoli fondati".

Lo studio legale dell'avv. Michele Mirante, con sede in Roma, quale avvocato dei dipendenti beneficiati dal precedente giurisprudenziale suddetto, invita tutti i dipendenti pubblici delle amministrazioni statali, provinciali e comunali, assunti a tempo indeterminato a decorrere dal primo gennaio 2001, a prendere appuntamento presso il proprio studio in Roma ai fini della diffida e del successivo ricorso giudiziale.

Ai fini della diffida, del ricorso e dell'assistenza giudiziale verrà richiesto un minimo acconto per  anticipazione di onorario in base al numero dei ricorrenti. Lo studio tratterrà il 10% al momento dell'effettivo pagamento da parte dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro. In caso di esito negativo non si chiederà alcun onorario ulteriore a quello anticipato. Per informazioni  e per appuntamento presso lo studio legale Mirante di Roma inviare un'email a Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo o telefonare ai seguenti recapiti 0645440527 oppure 339/8165091 

Roma, 15 marzo 2017 

 

 

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