Ancora sul risarcimento per il ritardo aereo. Commenti ai proposte di modifica del regolamento della Commissione europea di marzo 2013 e del Parlamento Europeo di febbraio 2014.
La fattispecie del diritto al risarcimento per ritardo aereo è stata oggetto dell’esame dalla Corte di Giustizia UE (23 OTTOBRE 2012, CAUSE C-581/10 E C-629/10). La Corte di Giustizia UE ha equiparato la fattispecie di ritardo aereo a quella della cancellazione del volo e ha riconosciuto ai passeggeri il cui volo arriva a destinazione con tre o più ore di ritardo il diritto alla compensazione pecuniaria fino a 600 euro in base a quanto stabilito dal regolamento CE 261 del 2004.
La Corte di giustizia UE, infatti, ha ritenuto che i passeggeri che hanno subito un ritardo aereo si trovano nella stessa situazione “di disagio da perdita di tempo” rispetto a quelli il cui volo aereo è stato cancellato. In virtù del principio di parità di trattamento, a parità di disagio subito, ai primi non possono che spettare gli stessi diritti dei secondi. Il passeggero ha diritto a tale compensazione pecuniaria o risarcimento in caso di arrivo del volo aereo a destinazione con tre o più ore di ritardo salvo che il vettore aereo dimostri che il ritardo del volo è dovuto a “circostanze eccezionali” (art. 5 co3 Reg. CE 261 del 2004) e che abbia adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
La somma suddetta viene riconosciuta a titolo di compensazione pecuniaria e non a titolo di risarcimento e, pertanto, non incontra i limiti derivanti dalla Convenzione di Montreal del 1999 agli articoli 19 e 29 che sono relativi ai danni risarcibili conseguenti al ritardo del volo aereo e non al semplice disagio insito nel ritardo stesso. Qualora il passeggero oltre al “disagio da perdita di tempo”, che postula il riconoscimento dell’compensazione pecuniaria suddetta, abbia subito ulteriori “danni”, conseguenti al ritardo del volo aereo, può chiedere ulteriormente il risarcimento dei danni stessi ex art. 19 della Convenzione di Montreal e nei limiti previsti dalla stessa Convenzione Internazionale (art. 29).
Il vettore aereo, dal suo canto, per vedersi scevro da qualsiasi responsabilità (compensazione pecuniaria o risarcimento danni) è onerato di provare l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il ritardo del volo aereo e, solo per “liberarsi” dalla responsabilità “indennitaria”, è onerato dell’ulteriore prova dell’esistenza di circostanze eccezionali causative del ritardo stesso.
Tale allargamento della tutela, da parte della Corte di Giustizia Europea del 2012, che riconosce al passeggero aereo lo stesso diritto al risarcimento anche nel caso di ritardo aereo (oltre ai casi di cancellazione del volo e negato imbarco in cui il diritto al risarcimento era già previsto dal regolamento), ha portato le associazioni delle compagnie aeree a cercare di ridurre i casi di diritto al risarcimento per ritardo aereo: sia cercando di ampliare la durata oraria del ritardo del volo al di sopra del quale si ha diritto al risarcimento e sia cercando di aumentare la casistica delle circostanze eccezionali o straordinarie al verificarsi delle quali il ritardo aereo è da intendersi giustificato e non implica il diritto al risarcimento per il passeggero.
In altri termini, mentre secondo il quadro giuridico attuale il passeggero aereo ha diritto ad un risarcimento che ammonta da euro 250 fino ad euro 600 in caso di ritardo aereo oltre le tre ore, con la proposta della Commissione Europea, di modifica del Regolamento C.E. n° 261 del 2004 del 13.03.2013, i passeggeri avrebbero diritto al risarcimento in caso di ritardo aereo oltre le cinque o più ore (per le tratte interne alla U.E. o per le tratte esterne fino a 3.500km), od oltre le nove o più ore (per le tratte previste verso paesi extra U.E. comprese tra 3.500km fino a 6.000km), od infine oltre le dodici o più ore (per le tratte verso paesi terzi superiori a 6.000km). Ciò implicherebbe in caso di accoglimento della proposta suddetta da parte de. P.E. il venir meno del risarcimento per tutti quei ritardi aerei oggi risarciti tra le tre e le cinque ore.
La proposta della Commissione suddetta ha cercato di chiarire, senza pretese di esaustività e completezza, anche quali sono le circostanze eccezionali che, qualora sussistenti, escluderebbero la risarcibilità del ritardo aereo. L’allegato 1, infatti, qualora accolto insieme alla proposta della Commissione suddetta, indica quando trattasi di circostanze eccezionali e quando di ordinarie prevedendo che le prime si configurano in caso di eventi atmosferici e naturali rilevanti, sciopero del personale aereo o aeroportuale o cause che minano la sicurezza. Quanto ai motivi tecnici, spesso addotti dalle compagnie aeree a giustificazione del ritardo del volo, la Commissione si è mostrata più ferrea considerando eccezionali solo i difetti di fabbricazione dell’aeromobile e non tutti quei motivi tecnici che rientrano nel normale funzionamento dell’aeromobile.
Le compagnie aeree, d'altro canto, citano in caso di ritardo del volo aereo le circostanze eccezionali elencate dal N.E.B. (Enti Nazionali di attuazione): queste pero' non sono giuridicamente vincolanti e sono altresi' da disattendere poiche' mai richiamate dai progetti di legge della Commissione e del Parlamento Europeo e mai richiamate ne' da norme e ne' dalla giurisprudenza. Anzi i progetti di legge oggetto di tale articolo come la giurisprudenza maggioritaria escludono che i motivi tecnici possano assurgere a circostanze eccezionali.
Successivamente alla proposta della Commissione del 2013, Proprio qualche giorno fa (febbraio 2014) il Parlamento Europeo ha adottato in prima lettura un progetto di legge (5 febbraio 2014 da approvare dal Consiglio dei Ministri) che favorisce la posizione del passeggero aereo rispetto alla tutela meno garantista proposta dalla Commissione. Le ore di ritardo del volo oltre le quali si potrà ottenere il risarcimento ritornerebbero a tre anziché cinque ed il risarcimento minimo per ritardo aereo sarà di euro 300 per distanze inferiori a 2500km. Il progetto di legge tenta un’elencazione anche delle circostanze eccezionali che escluderebbero la responsabilità delle compagnie che, in un’ ottica garantista per il passeggero, sarebbero quelle dovute ad eventi naturali, sciopero e comunque in una serie limitata di ipotesi.
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