Multiproprietà, case vacanza, diritti di abitazione.  Il consumatore può esercitare il diritto di riscatto o chiedere il risarcimento danni?

 

Negli ultimi anni, vi sono state numerose società alberghiere che hanno propinato e venduto ai consumatori turisti, anziché pacchetti vacanze, delle formule di vacanza legate proprio ad un diritto reale quale quello di proprietà o di abitazione.

Si distingue la multiproprietà immobiliare da quella azionaria. La multiproprietà immobiliare consiste nell’acquisto da parte del singolo consumatore di una quota di proprietà indivisa di un unità immobiliare determinata insieme all’acquisto anche dell’ uso pieno ed esclusivo in un determinato periodo dell’anno. (es. immobile presso residence x, interno y, periodo ultima settimana di agosto).

Dall’estero sono giunte nel nostro ordinamento delle formule atipiche di multiproprietà come quella azionaria in cui la proprietà delle unità immobiliari  ad esempio in un residence non viene trasferita ai consumatori ma rimane in capo ad una S.p.A., di diritto italiano o estero. Il consumatore acquista, invece una quota, senza divenire proprietario di immobile a differenza di sopra,  ed in virtù della quota o azione diviene titolare di un diritto di abitazione sugli immobili di cui è proprietaria la società.

Ad esempio il singolo acquista una quota della società x ad un prezzo y ed in base ad un regolamento che approva, prenotandosi in anticipo, può fruire, per un tempo determinato, di qualsiasi immobile vacanza della società in qualsiasi località di vacanza ed in qualsiasi periodo dell’anno. Basta prenotarsi in anticipo.

L’unica cosa che è determinata è il numero di giorni di cui il consumatore ha diritto ogni anno. E’ libera per il consumatore la scelta del dove e quando andare: il consumatore potrà scegliere ad esempio di andare una settimana a Londra a gennaio od in alternativa una settimana a Berlino a marzo. Ovviamente in tutti residence di vacanza che rimangono di di proprietà della società.

Mentre nel caso della multiproprietà immobiliare il consumatore se ne libera vendendola a sua volta a terzi, nel caso della multiproprietà azionaria oltre al diritto suddetto, vendita della quota a terzi, viene concesso al consumatore sovente il diritto di esercitare il riscatto seppur condizionato a dei requisiti.

Il titolare di una quota di abitazione relativa a multiproprietà azionaria può quindi esercitare il riscatto, qualora contrattualmente previsto, e quindi può cedere la sua quota alla S.p.A. che a suo tempo glie l’ha trasferita e, come controprestazione, può riottenere il prezzo della quota a suo tempo pagato. ln alternativa al riscatto della multiproprieta', puo' chiedere la stessa somma a titolo di risarcimento.

 

Alcune società di diritto estero, subordinano l’esercizio del riscatto della quota abitativa a delle condizioni sospensive. Ciò è possibile a patto che queste condizioni non siano meramente potestative altrimenti sarebbero inefficaci per il consumatore poiché clausole vessatorie.

 

Se,  pertanto, vuoi esercitare il riscatto della tua quota di abitazione vacanza, od ottenere il riscatto o il risarcimento della multiproprieta', chiedi un parere allo studio legale inviando una e-mail a Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo o telefonando all’Avv. Michele Mirante al numero 06/45440527 Potrai avere una prima consulenza gratuita e se del caso assistenza giudiziale.

 

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