Il distacco del lavoratore - contratti di rete di impresa e codatorialità

Il Decreto Legge n. 76/2013 (detto anche Decreto Giovannini) convertito con Legge n. 99/2013,  prevede delle modifiche sull' istituto del distacco del lavoratore ponendolo in relazione ai contratti di rete tra imprese ed al principio della codatorialità ossia al caso in cui il rapporto di lavoro intercorre tra un lavoratore e più datori di lavoro contitolari del rapporto di lavoro medesimo.

Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto o datore per l’ esecuzione di una determinata attività lavorativa.  Vi sono pertanto tre soggetti, il datore di lavoro distaccante titolare formale del rapporto di lavoro, il datore distaccatario che si avvale di fatto dell’attività lavorativa ed il lavoratore distaccatoRequisiti per attuare un distacco lecito sono quindi:

1) l’ interesse concreto del datore di lavoro distaccante;

2) la temporaneità' del mutamento del luogo di lavoro.

L’ interesse del datore distaccante deve essere concreto, (es. l’ addestramento delle maestranze dopo la fornitura di un prodotto o macchinario complesso) a pena di illegittimità del distacco. L'interesse del distaccante determina quindi  la  legittimità del distacco e deve sussistere al momento dell’ adozione del provvedimento e per tutta la durata del distacco. La mancanza dell'interesse o della durata determinata comporta l'illegittimità del distacco.

Si eluderebbe il divieto di interposizione fittizia  di manodopera ossia quello per un datore di lavoro di avvalersi di dipendenti di altro datore senza una motivazione e vi sarebbe una somministrazione di manodopera irregolare.L' illegittimità in tal caso avrebbe conseguenze negative  a carico del datore di lavoro distaccatario che ha utilizzato effettivamente la prestazione poiché  il lavoratore potrebbe ricorrere al giudice del lavoro, e vedersi riconoscere la costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti del medesimo datore distaccatario con tutte le conseguenze economiche negative per quest’ ultimo che dovrà corrispondere al lavoratore tutte le competenze retributive dirette ed indirette per tutta la durata del distacco salvo quelle già  pagate al lavoratore dal datore distaccante.

E' importante, pertanto, che, in sede preventiva, il datore di lavoro distaccatario si auto-tuteli e verificando l'effettività dell’ interesse del distaccante e quindi onde verificare la legittimità del distacco. La riforma del 2013, favorisce l’istituto del distacco perché fornisce una maggiore tutela del datore distaccatario laddove prevede che qualora tra datore distaccante e datore distaccatario sia stato sottoscritto un contratto di rete di impresa, l'interesse della parte distaccante sorge in via automatica. L'esistenza di un contratto di rete, pertanto, implica una presunzione, dell'interesse del distaccante e presume  conseguentemente la legittimità del distacco. Si scongiurano così le conseguenze negative per il distaccatario in caso di illegittimità del distacco stesso. In altre parole il distaccatario, in sede preventiva ossia prima della stipula dell’ accordo di distacco, potrà auto-tutelarsi stipulando un contratto di rete con il distaccante rendendo automatico l'interesse del distaccante e, pertanto, assicurandosi la legittimità del distacco.

Il contratto di rete è un documento, stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed iscritto nel registro delle imprese che persegue lo scopo di acccrescere la competitività e la capacità innovativa sul mercato delle imprese che lo sottoscrivono. Es. Le imprese firmatarie del contratto di rete possono ordinare un maggior quantitativo di prodotti a minor prezzo, condividere un'attività industriale o l'acquisto di macchinari, possono scambiarsi informazioni e know-how etc.

Ma vi è di più.

Con la riforma del 2013,  il contratto di rete non solo favorisce l’ istituto del distacco ma è altresì diviene il tramite per l'attuazione per la prima volta dell’ istituto della codatorialità con regole stabilite attraverso il contratto di rete medesimo. Tale riforma permette a due soggetti firmatari della rete di essere contitolari, in qualità entrambi di datori di lavoro, di un unico rapporto di lavoro con lo stesso dipendente. L'istituto della codatorialità si pone sulla linea di confine di quello del distacco, mentre, infatti, quest’ ultimo prevede che il rapporto di lavoro rimanga  in capo al distaccante nella coditorialità  vi è  invece una contitolarità del rapporto di lavoro tra i due soggetti datori di lavoro.

Quanto alle modalità concrete con cui tali soggetti si avvaleranno dello stesso rapporto di lavoro con il lavoratore, (es. orario e collocazione oraria  presso l’ uno o presso l’ altro datore,   pagamento, retribuzione, mansioni etc.), queste saranno definite dal contratto di rete stesso. La riforma lascia pertanto all’ autonomia negoziale delle parti co-datori di disciplinare, sempre in rispetto della legge imperativa, il rapporto di lavoro di cui sono contitolari con lo stesso lavoratore.

Avv. Michele Mirante - Avvocato giuslavorista del foro di Roma.

 

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