Contratto di lavoro a termine modifiche del decreto legge 76 del 2013

La disciplina del rapporto di lavoro a termine negli ultimi tre anni è stata oggetto di tre interventi legislativi, da cui ultimo il Decreto Legge n. 76/2013 (detto anche Decreto Giovannini) convertito con Legge n. 99/2013.

Brevemente, prima di concentrarci sulle modifiche apportate dall'ultima riforma, il lavoro a termine è un rapporto di lavoro subordinato e, a differenza di questo, postula un termine alla sua durata che sarà appunto determinata e/o  quantomeno determinabile.

La durata (proroghe o rinnovi inclusi) è fissata dalla legge nel massimo di 36 mesi (3 anni); il contratto prevede la forma scritta (ad substantiam) obbligatoria e per iscritto  devono essere anche riportate le causali giustificative che, ex art. 1 D. Lgs. 368 del 2001, sono le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.

La Riforma del Lavoro del 2012, Riforma Fornero, ha altresì introdotto il contratto a termine acausale ossia i casi di esenzione dalla causale giustificativa e quindi i casi in cui è possibile stipulare il contratto a termine acausale senza obbligo di specificazione delle ragioni suddetteIl contratto acausale a temine, secondo la Riforma Fornero del 2012, tuttora in vigore, richiede due requisiti di legittimità:1)      la durata del contratto non superiore a 12 mesi 1)      mancato precedente rapporto di lavoro subordinato tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore.

 Venendo ad esaminare la riforma del 2013 (Decreto Giovannini) questa incide 1) sulla disciplina del contratto a termine acausale e 2) sulla disciplina degli intervalli tra un contratto a termine e l’altro in caso di più assunzioni successive a termine.

1) La modifica sul contratto a termine acausale attiene alla proroga del medesimo: mentre la Legge Fornero del 2012 vietava la proroga del contratto a termine acausale anche se inferiore ai 12 mesi, la riforma attuale abroga il divieto  acconsentendo pertanto alla proroga, per una sola volta, del primo contratto a termine acausale  purché la durata complessiva del primo contratto a termine e della proroga non sia superiore a 12 mesi.Il contratto a termine acausale e' pertanto prorogabile, una sola volta, qualora sia inferiore a 12 mesi e purché la durata dello stesso comprensiva della proroga non sia maggiore a 12 mesi.Il Decreto Giovannini, come convertito dalla legge di conversione, poi prevede una seconda strada che può condurre all'esenzione della causale  che è quella dell’intervento delle parti sociali, sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali maggiormente più rappresentative e quindi rinvia alla contrattazione collettiva nazionale, decentrata ed anche aziendale e quindi alla fonte contrattuale la previsione di ulteriori casistiche di contratti a termine acausali.

2) Secondo apporto modificativo della riforma riguarda la durata degli intervalli tra un contratto a termine e l'  altro in caso di successive assunzioni a termine.La riforma Fornero aveva esteso la durata degli intervalli tra il primo contratto a termine ed il successivo a sessanta giorni o novanta giorni a seconda che il primo contratto avesse una durata fino a sei mesi o superiore ai sei mesi. Il legislatore del 2013 riduce tali intervalli rispettivamente a 10 e 20 giorni.A titolo esemplificativo in caso di primo contratto a termine di 4 mesi < di sei mesi è e' possibile stipulare un secondo contratto dopo che siano decorsi  10 giorni dalla scadenza del termine. Se il primo contratto  è di 7 mesi > di sei mesi è l' intervallo prima di stipulare il secondo deve essere almeno di 20 giorni.Il mancato rispetto di tali intervalli comporta come sanzione la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal secondo contratto mentre se tra i due contratti a termine con c'e' interruzione alcuna  si ha la conversione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal primo contratto e quindi retroattivamente.

La riduzione di tali intervalli tra un contratto a termine e l’altro assicura maggiore continuità del rapporto di lavoro ed è un modifica che favorisce sia la posizione del lavoratore che del datore di lavoro. Un intervallo lungo es. di 90 giorni come quello previsto dalla legge Fornero non solo era, infatti, negativo per il lavoratore che era costretto ad astenersi dal lavoro per due tre mesi  ma aveva conseguenze negative per l’azienda in cui si creava un vuoto di organico con ripercussioni sull’attività produttiva e poiché sovente l’azienda era costretta ad astenersi da un lavoratore valido. 

Avv. Michele Mirante - Avvocato Giuslavorista del foro di Roma

 

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