Ritardo aereo - risarcimento 

La fattispecie del ritardo aereo è stata recentemente esaminata dalla Corte di Giustizia UE (23 OTTOBRE 2012, CAUSE C-581/10 E C-629/10). La Corte di Giustizia UE ha equiparato la fattispecie di ritardo aereo (risarcimento) a quella della cancellazione del volo e ha riconosciuto ai passeggeri il cui volo aereo arriva a destinazione con tre o più ore di ritardo il diritto al risarcimento da 250 euro a 600 euro in base a quanto stabilito dal regolamento CE 261 del 2004.

La Corte di giustizia UE, infatti, ha ritenuto che i passeggeri che hanno subito un ritardo aereo si trovano nella stessa situazione “di disagio da perdita di tempo” rispetto a quelli il cui volo  è stato cancellato. In virtù del principio di parità di trattamento, a parità di disagio subito, ai primi non possono che spettare gli stessi diritti dei secondi. Il passeggero, pertanto, ha diritto al risarcimento per ritardo aereo in caso di arrivo del volo a destinazione con tre o più ore di ritardo, salvo che il vettore aereo dimostri che il ritardo è dovuto a “circostanze eccezionali” (art. 5 co3 Reg. CE 261 del 2004) e che abbia adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

La somma suddetta viene riconosciuta a titolo di compensazione pecuniaria e non a titolo di risarcimento danni e, pertanto, non incontra i limiti derivanti dalla Convenzione di Montreal del 1999 agli articoli 19 e 29 che sono relativi ai danni risarcibili conseguenti al ritardo aereo e non al semplice disagio insito nel ritardo stesso.  Qualora il passeggero oltre al “disagio da perdita di tempo”, che postula il riconoscimento della compensazione pecuniaria suddetta, abbia subito ulteriori “danni”, conseguenti al ritardo aereo, può chiedere ulteriormente il risarcimento dei danni stessi ex art. 19 della Convenzione di Montreal e nei limiti previsti dalla stessa Convenzione Internazionale (art. 29).

Il vettore aereo, dal suo canto, per vedersi scevro da qualsiasi responsabilità (risarcimento danni) è onerato di provare l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il ritardo del volo aereo e, solo per “liberarsi” dalla responsabilità “indennitaria”, è onerato dell’ulteriore prova dell’esistenza di circostanze eccezionali causative del ritardo stesso.

Concludendo si riporta di seguito il principio giurisprudenziale comunitario: “Gli articoli 5 - 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo aereo, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad un risarcimento danni o compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo dell'aereo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’ effettivo controllo del vettore aereo.

Avv. Michele Mirante

 

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