Il Tar Lazio annulla procedura di valutazione comparativa per ricercatore universitario.  

Il Tar Lazio, come da sentenza che si riporta di seguito, evidenzia dei vizi di legittimità della procedura di valutazione comparativa per la copertura ad un posto di ricercatore universitario poiché la Commissione esaminatrice ha mutato ex post, e quindi a procedura iniziata, i criteri di valutazione delle pubblicazioni dei candidati. In particolare avrebbe dapprima ritenuto il fattore QP, o quote di partecipazione dei candidati in pubblicazioni con più coautori, secondo  le quote di attribuzione avute dai candidati stessi.

 

 

In un secondo momento, ribaltando il criterio originariamente stabilito, ha ritenuto le quote attribuzioni dei candidati in pubblicazioni collettanee come paritetiche prescindendo dalle auto-dichiarazioni degli stessi.

 

 

La commissione inoltre, inopinatamente, non avrebbe ammesso e valutato una pubblicazione ed il Tar ha sancito che la commissione, qualora non intenda valutare una pubblicazione sia tenuta a darne una motivazione.

 

 

Viene rigettato invece il ricorso incidentale del contro-interessato poiché una volta che la Commissione nel suo insieme è addivenuta ai giudizi finali collegiali, quelli individuali, ossia dei singoli commissari, vengono assorbiti e superati dai primi.

 

 

Di seguito la sentenza del Tar Lazio

 

 

Avv. Michele Mirante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N. 02136/2012 REG.PROV.COLL.N.

03198/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente  SENTENZA

sul ricorso n.3198 del 2011 proposto dalla dott.ssa …………………….rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Mirante e Stefania Scaramella presso il cui studio in Roma, Via F. Confalonieri n.1, è elettivamente domiciliata;

control'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;

nei confronti di dottor ………………………. rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal prof. avv.to…………………….. e dall'avv…………………….presso il cui studio in Roma, ……………………., è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

a) del Decreto Rettorale n.180/11 del 31 gennaio 2011 nella misura in cui dichiara vincitore delle procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze Statistiche - settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - il dottor………………………;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita' degli Studi di Roma La Sapienza e del dottor………………….;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO

Con il proposto gravame l'odierna ricorrente - la quale ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall'intimata Università per la copertura di n.1 posto di ricercatore presso la facoltà di Scienze Statistiche per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 (Statistica) in esito alla quale è stato dichiarato vincitore il dottor…………, odierno controinteressato - ha impugnato il decreto rettorale, in epigrafe indicato, con cui sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice, deducendo a tal fine i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione dell'art.97 della Costituzione nonchè degli artt.1 e 3 della L. n.241/1990: Mancanza di trasparenza ed imparzialità dell'attività della P.A. Eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità, contraddittorietà e per contrasto con atti anteriori del procedimento;

2) Illegittimità per violazione degli stessi criteri stabiliti dalla Commissione in seduta preliminare. Violazione art.97 della Costituzione. Parzialità e non terzietà dell'agire della Commissione;

3) Illegittimità ed imparzialità dell'agire della Commissione: Violazione del principio della costruzione unanime dell'indice sintetico; violazione dell'art.97 della Costituzione;

4) Omissione di valutazione di una pubblicazione allegata dalla odierna ricorrente. Violazione dell'art.97 della Costituzione nonchè degli artt.1 e 3 della L. n.241/1990 e del bando. Mancanza di trasparenza ed imparzialità dell'attività della P.A. Eccesso di potere sotto i profili dell'erroneità e incongruità. illogicità e difetto di motivazione;

5) Violazione dell'art.97 della Costituzione nonchè degli artt.1 e 3 della L. n.241/1990. Eccesso di potere sotto i profili dell'erroneità e incongruità, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione.

Si è costituita l'intimata Università confutando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Si è pure costituito il vincitore della procedura valutativa de qua, il quale ha contestato la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali ed ha, proposto ricorso incidentale, deducendo le seguenti censure:

1) Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per contraddittorietà, erroneità, perplessità, carenza di istruttoria e sviamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La sapienza" del 24.11.2009, recante il bando di indizione della procedura di valutazione comparativa dell'Allegato A del suddetto bando, anche in relazione all'art.2 del DPR n.117/2000;

2) In subordine: Violazione e falsa applicazione dell'art.5 del DPR n.117/2000 e dell'art.7 del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La sapienza" del 24.11.2009, recante il bando di indizione della procedura di valutazione comparativa. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento.

Alla pubblica udienza del 15.2.2012 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame l'odierna ricorrente - la quale ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall'intimata Università per la copertura di n.1 posto di ricercatore presso la facoltà di Scienze Statistiche per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 (Statistica) in esito alla quale è stato dichiarato vincitore il dottor…………….., odierno controinteressato - ha impugnato il decreto rettorale, in epigrafe indicato, con cui sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice ed è stato dichiarato vincitore il citato dottor…………….

In ordine logico il Collegio è chiamato ad esaminare la fondatezza del primo motivo di doglianza dedotto in via incidentale con cui è stata prospettata l'illegittimità della mancata esclusione della dottoressa…………….., il cui eventuale accoglimento per tale aspetto comporterebbe l'inammissibilità del ricorso principale, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ove dalla definizione delle questioni dedotte con il ricorso incidentale della parte controinteressata, discendano soluzioni ostative o preclusive dell'esame delle ragioni dedotte col ricorso principale, l'esame delle prime dovrà avere priorità logica rispetto alle secondo nell'ordine di trattazione delle questioni (ex plurimis Tar Lazio, sez.III, n.6278/2001).

Sostiene in merito il controinteressato che la ricorrente doveva essere esclusa dalla procedura concorsuale in quanto, come risultava dagli atti della procedura concorsuale de qua, aveva fatto riferimento ad un numero di pubblicazioni superiori al limite massimo (12) previsto nel bando.

La censura de qua deve essere rigettata.A tal fine è sufficiente riportare quanto affermato unanimamente dalla Commissione esaminatrice nella nota diretta al Rettore e versata agli atti ove è stata evidenziata chiaramente la regolarità della domanda di partecipazione della ricorrente principale " in quanto il numero di pubblicazioni allegate alla domanda era conforme ai limiti previsti dal bando (minimo 4 massimo 12).

Solo l'elenco delle pubblicazioni, prodotto dalla candidata, riportava erroneamente 14 titoli; la Commissione , su conforme parere della responsabile del procedimento, non ha ritenuto ciò motivo di esclusione.L'allegato C al verbale della II riunione, nello specificare le pubblicazioni ammesse alla valutazione, fa riferimento per comodità agli elenchi delle pubblicazioni prodotti dai candidati stessi, ciò spiega perchè nella parte riguardante la dott.ssa ……………….. compare un numero 13.

La relazione pubblicata on line contiene, per un mero errore materiale, una versione non corretta del verbale della I riunione, nella quale è mancante l'allegato 1 e compare invece la frase citata nel ricorso incidentale, che non è presente invece nel verbale sottoscritto dai commissari.

Per queste ragioni, chiedo formalmente che si provveda alla rettifica e sostituzione del verbale erroneamente pubblicato su internet con quello compilato e sottoscritto dalla Commissione e consegnato al responsabile del procedimento". Alla luce di tali affermazioni, poiché risulta, quindi, appurato che il numero delle pubblicazioni prodotte dalla odierna istante non sforavano il numero massimo previsto a pena di esclusione dal bando, la censura de qua va rigettata.

Passando all'esame delle doglianze principali il Collegio ritiene necessario specificare in punto di fatto l'iter seguito dalla Commissione esaminatrice.

Nella prima seduta tenutasi in data 15 ottobre 2010 il suddetto organo ha individuato i titoli che sarebbero stati valutati nonchè i relativi criteri di valutazione; per quanto concerne le pubblicazioni, dopo aver richiamato i criteri di cui al DM 28.7.2009, ha affermato di volersi avvalere "dei seguenti elementi individuati con i criteri individuati dall'art.6 del bando:- Impact factor ponderato delle riviste sede di pubblicazione;

- numero medio di citazioni;- quota di partecipazione alla pubblicazione desunta dal punto d) precedente (determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori in collaborazione, tenendo conto di eventuali note presenti nella pubblicazione e attestanti circa l'attribuzione delle parti);

- numero di pagine della pubblicazione stessa.I suddetti elementi saranno combinati e ponderati costruendo un indice sintetico composito, unanimamente concordato dalla Commissione, il cui valore verrà calcolato per ciascuna pubblicazione.

 Il punteggio complessivo di ciascun candidato risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti dalle pubblicazioni valide presentate dal candidato".

Sulla base dei criteri fissati il suddetto organo ha proceduto alla valutazione dei candidati e, per quello che interessa la vicenda in esame, è pervenuta al seguente giudizio finale collegiale, assolutamente identico per la ricorrente principale e per il controinteressato:I titoli sono ampiamente adeguati.La produzione scientifica è buona.

La discussione dei titoli è stata articolata ed esauriente ed ha evidenziato una convincente maturità del candidato rispetto alla posizione. Il suddetto organo dopo aver stilato i giudizi finali si è poi riunito successivamente per iniziare la valutazione comparativa dei giudizi sui candidati, e sempre, per quello che interessa la vicenda in esame, ha proceduto alla costruzione dell'indice sintetico tenendo conto dei criteri precedentemente enunciati, ed in particolare, per quello che riguarda le quote di partecipazione dei candidati alle pubblicazioni, ha tenuto conto delle dichiarazioni pertinenti allegate dai candidati.Sulla base di tali criteri la Commissione ha appurato che la "graduatoria finale indotta dall'indice pone chiaramente al primo posto la candidata ricorrente ……………..".

Nella successiva riunione tenutasi il giorno seguente (23.11.2010) la Commissione ha di nuovo proceduto, a maggioranza, ad una nuova valutazione sui criteri di costruzione dell'indice sintetico, in quanto, come affermato da due componenti " l'indice sintetico prodotto sia stato fortemente influenzato dalla attribuzione dell'apporto individuale compiuto sulla base delle dichiarazioni dei candidati stessi, in alcuni casi unilaterali. mentre una quota di attribuzione paritetica tra coautori porterebbe ad esiti diversi", e conseguentemente, ha stilato una nuova graduatoria in esito alla quale è stato dichiarato vincitore, a maggioranza, l'odierno controinteressato.

Risulta fondato il primo motivo di doglianza con cui è stata prospettata l'illegittimità dell'operato della Commissione in quanto avrebbe illegittimamente modificato un criterio di valutazione precedentemente fissato.

Al riguardo il Collegio sottolinea che il menzionato organo, dopo aver stilato i giudizi conclusivi finali, non avendo individuato il vincitore, ha proceduto ad una nuova valutazione limitandosi, illegittimamente, a tener conto unicamente delle pubblicazioni, ignorando, quindi, gli altri titoli, in palese contrasto con il dettato normativo che non attribuisce alcuna preferenza alle pubblicazioni.

In altre parole, il suddetto organo, data la situazione di parità venutasi a creare, era tenuto a valutare tutti i titoli posseduti dalla ricorrente e dal controinteressato ai fini dell'individuazione del vincitore, non potendosi limitare ad una valutazione parziale degli stessi circoscritta solamente alle pubblicazioni.

Per quanto concerne la legittimità del criterio successivamente fissato dalla Commissione relativamente alla quota di partecipazione, il citato criterio (quota di attribuzione paritetica tra i coautori) risulta in palese contrasto con quanto stabilito dal bando, il quale recependo integralmente quanto stabilito dal DM 28.7.2009, ha previsto che si doveva tener conto unicamente della determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo ai lavori in collaborazione.

Anche se ininfluente ai fini della presente decisione il Collegio nondimeno ritiene necessario procedere all'esame della successiva doglianza con cui la ricorrente si duole della circostanza che la Commissione esaminatrice in sede di valutazione dei titoli non avrebbe valutato una propria pubblicazione rubricata al n.11 dell'elenco a suo tempo presentato.

A supporto di tale affermazione è stato fatto presente che il controinteressato aveva presentato una pubblicazione relativa allo stesso convegno che era stata, invece, valutata. La dedotta doglianza è fondata.Al riguardo il Collegio, pur dando atto che la pubblicazione della ricorrente consisteva in un breve lavoro in collaborazione mentre quello del controinteressato era a sua firma esclusiva, non può nondimeno non rilevare che elementari esigenze di trasparenza imponevano alla Commissione di indicare le ragioni della mancata valutazione, avuto presente che l'esiguità sotto il profilo quantitativo di una pubblicazione non costituiva di per sè un elemento preclusivo.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto con assorbimento delle altre censure dedotte.L'accoglimento del ricorso in trattazione comporta conseguentemente che debba essere esaminata la seconda ed ultima censura dedotta in via incidentale con cui il controinteressato ha sostenuto l'illegittimità dei giudizi finali stilati dalla Commissione i quali non sarebbero in alcun modo coerenti con i giudizi dei singoli componenti della stessa.

In merito è stato fatto presente che il controinteressato risultava essere prevalente nei giudizi individuali atteso che:

1) il professor ……………. riterrebbe " una cospicua attività didattica e l'articolato repertorio dei titoli del dottor …………. e la convincente maturità del candidato rispetto alla posizione" mentre lo stesso commissario per la dottoressa …………………. avrebbe evidenziato " la parzialità dell'attività pubblicistica ed il fatto che tutte le pubblicazioni sono a nome multiplo";

2) il professor …………….. relativamente al professor aveva evidenziato " una chiarezza e vivacità culturale e padronanza del settore statistico, una considerevole esperienza didattica ed una pertinente attività di ricerca con originalità di risultati" mentre per la dottoressa ……………….. l'attività didattica svolta sarebbe stata pertinente e limitata;

3) la professoressa ………………. relativamente al controinteressato ha fatto presente che " l'esperienza di ricerca è molto buona e la maturità scientifica è apprezzabile" mente per la ricorrente ha rilevato che " la produzione scientifica è di buon livello anche se prevalentemente orientata su applicazioni di tipo biomedico".

La dedotta censura non è suscettibile di favorevole esame, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (ex plurimis CS, sez.VI, n.699/2008), cui il Collegio intende conformarsi, in linea di principio, i giudizi individuali rifluiscono nel giudizio collegiale perdendo in esso la loro rilevanza, sicché ogni censura deve essere diretta verso il giudizio espresso in sede collegiale, non inficiabile per la contraddittorietà con i medesimi giudizi individuali, proprio perché, come nel caso, essi costituiscono dei presupposti di partenza destinati ad evolvere nella discussione collegiale e ad essere superati dalla riflessione e dall'espressione di giudizio imputata in via definitiva soltanto all'organo nel suo insieme.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti, mentre va rigettato il ricorso incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3198 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti e rigetta il ricorso incidentale.

 Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:Franco Bianchi, PresidenteGiuseppe Sapone, Consigliere, EstensoreDavide Soricelli, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 01/03/2012IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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