Risarcimento per negato imbarco aereo

 

 

 

Il Giudice di Pace di Roma, sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, con sentenza n° 8637 del 2012 - dottor Dambrosuo - ribadisce la competenza funzionale del Giudice ratione valoris, secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della Convenzione di Montreal come interpretato dalla Cassazione  n° 15028 del 2005, sarà competente il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda del valore della controversia. Viene disattesa, pertanto, l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice di Pace a favore del Tribunale sollevata dalla Compagnia aerea secondo cui la parola Tribunal, di cui all’art. 33 convenzione di Montreal, sarebbe da intendersi come competenza funzionale esclusiva del Tribunale a prescindere dal valore della controversia.

Anche sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla compagnia il Giudice di Pace di Roma ribadisce la prevalenza del foro ove ha la residenza o il domicilio il consumatore ex art. 63 del codice del consumo a prescindere dai criteri di individuazione della competenza territoriale individuati dall’art. 33 della Convenzione di Montreal. Se il passeggero risiede a Roma si potrà adire il foro di Roma anche se, come nel caso di specie, l’attore è atterrato a Fiumicino e non a Roma.

Quanto alla fattispecie del negato imbarco aereo o ritardo volo aereo (inadempimento del contratto di trasporto aereo internazionale) al passeggero spetterà provare il negato imbarco aereo anche per via documentale mentre sarà onere della compagnia provare eventuali cause di giustificazione del negato imbarco aereo. La compagnia aerea dovrà provare idonea documentazione dell’autorità aeroportuale attestante le “ragioni di sicurezza o le cause” a giustificazione del ritardo o del negato imbarco aereo. Nel caso di specie la compagnia aerea ha depositato solo un documento non sottoscritto, di incerta provenienza, in inglese, attestante che il negato imbarco era dovuto a ragioni di sicurezza attinenti ai bagagli da stiva: il Giudice di Pace di Roma ha ritenuto non idonea tale documentazione probatoria e ha per l’effetto condannato la Compagnia aerea al pagamento a favore del passeggero attore al risarcimento nell’ammontare previsto dal regolamento CE n° 261 del 2004. Il giudice inoltre riconosce il danno non patrimoniale legato al disagio psicofisico purché ne sia fornita la prova.

 

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