A favore del precariato del mondo della scuola tre recenti sentenze della magistratura ordinaria di primo grado di Genova e Siena.
Agli insegnanti precari, non di ruolo, viene riconosciuta la progressione di carriera, come se fossero assunti a tempo indeterminato, con il conseguente riconoscimento degli scatti di anzianità come previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Ma vi è di più.
L’insegnante precario, previa dichiarazione della nullità dei contratti a tempo determinato, può rivendicare un risarcimento fino a 15 mensilità.
Il requisito per ricorrere contro il MIUR è l’aver ricoperto il ruolo di insegnante precario per almeno tre anni, meglio se consecutivi, come previsto dalla legge regolatrice del rapporto di lavoro a termine privato di cui al D. Lgs 368 del 2001.
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mettendo nell’oggetto precari scuola o al numero 06/32.22.386.
Tribunale di Genova sentenza 25 marzo 2011 n° 520
Tribunale di Genova sentenza del 28 gennaio 2011
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con oggetto sentenze precari.
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