Quando il danno estetico è  sucettibile di risarcimento ?.

Il danno estetico è stato recentemente oggetto di sentenza giurisprudenziale della suprema Corte di Cassazione (sentenza n° 22327 del 24 ottobre 2007). Il danno estetico, consistente in cicatrici che la paziente ha riportato a seguito di intervento di chirurgia, è stato ritenuto dalla Cassazione come non ascrivibile alla responsabilità del chirurgo laddove sussistano due condizioni.

1) Il danno verificatosi si rivela come possibile conseguenza negativa dell'evento nonostante la completa diligenza del chirurgo nell'esercizio della sua opera medico professionale;

2) Il paziente era stato precedentemente informato, (espressamente sottoscrivendo il cosiddetto consenso informato) di tale eventuale danno, come possibile conseguenza dell'intervento.

Concludendo, per escludere la responsabilità medica non è sufficiente che il danno estetico derivi da cause esterne non alla condotta operatoria del chirurgo, ma occorre anche che il chirurgo stesso, in sede di stipula del contratto, abbia prospettato tutti i possibili rischi di danno.

Solo nell'ipotesi in cui, infatti, il paziente venga edotto di tutti i possibili danni a cui può andare incontro a seguito dell'operazione, può prestare consapevolmente il consenso alla stessa.

 

Studio Legale Mirante: Piazza dei Martiri di Belfiore, 4 - 00195 Roma - Telefax. 06/45.44.05.27 mobile 339/81.65.091 - info@mirantelaw.com -