La pagina web non costituisce una prova.
La stampa di una pagina web, per la suprema Corte pressoché  unanime, non costituisce una prova. La sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n° 2912 del 18 febbraio 2004 così infatti statuisce: “………le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità ad un ben individuato momento”.
Dalla sentenza citata risulta che la copia di una “pagina web” su supporto cartaceo, abbia valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie di conformità all’originale e di riferibilità ad un momento ben individuato. In sintesi se non ci sono le garanzie di corrispondenza all’originale e di identificabilità temporale, la stampa su carta di una “pagina web” non può avere il valore di prova.
Le informazioni tratte da una rete telematica, infatti, sono di natura volatile e suscettibili di continua trasformazione sia da parte dell’autore delle stesse che da parte di qualsiasi utente che può alterarne o modificarne il contenuto in qualsiasi momento.
Si ritiene pertanto che il giudice adito, di fronte alla produzione di documenti scaricata da internet debba dichiararne l’inammissibilità e/o l’improducibilità in quanto gli stessi sono sprovvisti da qualsiasi valenza probatoria finanche indiziaria o argomentativa. Tale inammissibilità deve essere dichiarata solo se richiesta dalla controparte che, se invece tace, avvalora il contenuto dei documenti stessi secondo il principio generale secondo cui i fatti non contestati si hanno come provati.

 

Avv. Michele Mirante

 

 

 

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