IL CONTRATTO DI INSERIMENTO

Il contratto di inserimento è stato introdotto e disciplinato dalla D. Lgs 276 del 2003, cosiddetta riforma Biagi, che ha introdotto nuove figure di rapporto di lavoro volte a contemperare le esigneze dei lavoratori alla stabilizzazione del rapporto di lavoro e quelle dei datori di lavoro volte alla flessibilità per meglio adattare la manodopera alle richieste del mercato.

Il contratto di inserimento è volto a coadiuvare, appunto, l’inserimento di determinate categorie di lavoratori socialmente deboli, nel mercato del lavoro. Il soggetto così assunto, infatti, mediante un progetto individuale di lavoro è messo in grado di affinare le proprie competenze professionali legate ad un determinato contesto lavorativo.

La formazione, pertanto, anche se non è essenziale in termini teorici, come avviene ad esempio nel contratto di apprendistato, deve comunque sussistere nella misura in cui il soggetto lavoratore, di fatto apprende nuove competenze specifiche in un determinato contesto aziendale.

Il contratto deve prevedere la forma scritta a pena di nullità, deve prevedere, appunto, un progetto di inserimento del lavoratore nel contesto aziendale mediante il quale acquisisce competenze professionali e/o tecniche relative a quel determinato contesto e può avere una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a 18 mesi.

Il Tribunale di Milano recentemente ha sancito, con sentenza 2233 del 10 luglio 2006, la conversione del contratto di inserimento in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora per il primo non è prevista la forma scritta né è previsto il progetto individuale di adeguamento del lavoratore al contesto lavorativo aziendale.

Il contratto di inserimento prosegue la sentenza: “doveva prevedere un programma di formazione, con specificazione della durata e modalità della stessa,  finalizzato al conseguimento, per il lavoratore, di una data professionalità all’interno del contesto aziendale datoriale”.

Il Tribunale di Milano, oltre a ribadire la necessità di un progetto individuale e della forma scritta del contratto elimina ogni dubbio sulla necessità nel rapporto di lavoro de quo, della formazione che non deve essere solo eventuale ma effettiva.

Avv. Michele Mirante

 

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