Il Ministero della Giustizia, in attuazione del PNNR dopo il concorso per l' Ufficio del Processo, ha indetto due bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n° 26 del 1 aprile 2022 finalizzati all'assunzione a tempo determinato di 5410 risorse di personale tecnico amministrativo.
Lo studio legale degli avvocati Mirante e Scaramella ha ravvisato dei profili di illegittimità del bando ed ha già predisposto il ricorso al TAR, sia individuale che collettivo, per impugnare la graduatoria che uscirà a breve basata sulla valutazione dei titoli, laurea o diploma.
Prima di verificare se si può fare ricorso al TAR per impugnare il bando di concorso del Ministero della Giustizia è opportuno esplicare per comodità espositiva che:
- Il primo concorso è stato indetto per la copertura di 750 e 3000 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato con i profili di tecnico IT, di tecnico di contabilità, di tecnico di edilizia e di operatore di data entry.
- il secondo concorso è stato indetto per la copertura di 1670 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con i profili di tecnico IT, di tecnico di contabilità, di tecnico di edilizia, di tecnico statistico, di tecnico di amministrazione, e di analista di organizzazione.
Si tratta, pertanto, di due distinti bandi a cui si accede, per alcuni profili, con la laurea per altri profili, con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
La domanda di partecipazione è scaduta in data 28 aprile 2022 ed ora si è in attesa della graduatoria basata sulla valutazione dei titoli, laurea o diploma, che permetterà di accedere alla prova scritta. La graduatoria basata sulla valutazione dei titoli è attesa entro il mese di maggio perché è stato reso note che si procederà alla prova scritta nel mese di giugno e subito dopo alle assunzioni.
Stante il numero elevato di candidati concorrenti che hanno presentato la domanda, oltre 72mila persone, non tutti i candidati potranno sostenere la prova scritta che è riservata, come previsto dal bando, ad un numero massimo di candidati pari a venti volte dei posti messi a disposizione per ciascun profilo.
E' pertanto opportuno fare ricorso al TAR tempestivamente onde vedersi ammessi alla prova scritta in caso di esclusione.
Può accadere, infatti, che il candidato, in base al punteggio ottenuto nella graduatoria di valutazione dei titoli, non risulta essere ammesso alla prova scritta oppure che si abbia ottenuto un punteggio inferiore a quello spettante e, pertanto, occorre fare ricorso al TAR per tempo onde evitare decadenze.
Venendo al punto della questione, si ritiene che sia illegittimo l'art. 6 comma 2 dei rispettivi bandi laddove attribuiscono un punteggio doppio, sia per il diploma che per la laurea, che per il voto di diploma o laurea, se il candidato abbia conseguito il diploma o la laurea non oltre sette anni prima.
Si andrà, pertanto a verificare che i candidati che si sono diplomati o laureati dopo il 28 aprile 2015 avranno, a parità di titoli, un punteggio doppio rispetto ai candidati che hanno conseguito il diploma o la laurea in data precedente. I punteggi della valutazione sui titoli, pertanto, sono raddoppiati per chi ha conseguito il diploma o la laurea entro sette anni mentre pregiudicano chi l'ha conseguita oltre sette anni fa che, a parità di titoli, si vede attribuire solo la metà del punteggio.
I sottoscritti avvocati ritengono che tale criterio selettivo del doppio punteggio, basato sulla data di conseguimento del titolo di laurea o diploma, sia illegittimo perché esula da qualsiasi fondamento meritocratico e va a pregiudicare tutti i concorrenti che hanno conseguito la laurea o il diploma prima del 28 aprile 2015 essendo palese, a parità di titolo, una discriminazione e disparità di trattamento nei loro confronti.
La giurisprudenza, a seguito di passati ricorsi al TAR relativi ad altro concorso, si è già pronunciata in merito affermando l'illegittimità di questo criterio selettivo che attribuisce il punteggio doppio in base alla data di conseguimento della laurea o del diploma, prima o dopo sette anni, ed occorre pertanto impugnare il bando e l'imminente graduatoria basata sulla valutazione dei titoli.
Se anche Tu sei fra i 72mila concorrenti che ha conseguito il diploma o la laurea oltre sette anni fa, aderisci al ricorso al TAR che stiamo predisponendo per chiedere l'annullamento del concorso nella misura del doppio punteggio con cui si chiederà che il punteggio per i titoli di laurea o diploma venga valutato dalla Commissione Esaminatrice in modo uguale per tutti i candidati.
- Per il ricorso individuale l'onorario richiesto è di euro 1o00,00 oltre il contributo unificato, se dovuto;
- Per il ricorso collettivo l'onorario richiesto è di euro 200,00 oltre il contributo unificato, se dovuto;
Si avvisa che non sempre è possibile fare un ricorso collettivo soprattutto quando un candidato si pone in conflitto di interesse con altri candidati nello stesso ricorso, per essere sorpassato in graduatoria, e che quindi è fortemente consigliato il ricorso individuale. E si avvisa, altresì, che il contributo unificato non dovrà essere pagato se il reddito familiare è inferiore alle 35mila euro.
Per informazioni o per aderire al ricorso contattateci al 339/81.65.091 ed al 338/58.61.961 o inviate un email a
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