In caso di ammanchi nella gestione condominiale e di prelievi bancomat da parte dell’amministratore

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 12618 del 2020 ribadisce che l'amministratore di condominio che viola il vincolo di destinazione che grava sui conti correnti destinati a pagare le spese condominiali commette il reato di appropriazione indebita.

Nel caso esaminato dalla Corte, l'amministratore condominiale nel corso del suo mandato utilizzava il denaro del condominio, non solo in modo legittimo per il pagamento delle spese condominiali, ma anche per altri fini che esulavano dalla gestione condominiale.

Violava, pertanto, il vincolo di destinazione suddetto in base al quale il denaro del condominio, sul conto corrente bancario o postale,  può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di spese afferenti alla gestione condominiale e non per spese destinate a favore di altri soggetti diversi dai fornitori o creditori del  condominio titolare del conto corrente.

 Inoltre l'amministratore del condominio a fine mandato ed appena prima del passaggio d elle consegne al nuovo amministratore, tratteneva una somma o meglio effettuava un bonifico di una somma dal conto corrente condominiale al proprio conto corrente a titolo di (presunte) anticipazioni.

  La Cassazione ha stabilito che le condotte suddette configurano il reato di appropriazione indebita in base all'art. 646 del codice penale, sia nel caso l'amministratore utilizzi il conto corrente condominiale come se ne fosse il proprietario e quindi per il pagamento di spese non condominiali e sia qualora trattenga o si bonifichi somme non giustificate.

E' bene a questo punto precisare che il reato di appropriazione indebita è un reato a querela di parte e che, pertanto, è onere del condominio collegialmente, previa delibera, o del singolo condomino presentare denuncia entro novanta giorni dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Spesso i partecipanti al condominio osi disinteressano della gestione condominiale e vengono a conoscenza delle condotte incriminate solo quando viene nominato un nuovo amministratore che rileva degli ammanchi sul conto corrente e li comunica ai condomini interessati. In questo caso si raccomanda di procedere celermente onde evitare di incorrere nella decadenza ossia nel decorso dei novanta giorni  suddetti previsti per la querela di parte.

Diversa è, invece, la fattispecie che si ravvisa quando l'amministratore preleva con bancomat del denaro contante, e quindi effettui dei prelievi in contanti dal conto corrente condominiale. Tale condotta non è di per se illecita perché l'amministratore  può giustificare che abbia utilizzato questi contanti per il pagamento di spese condominiali. In tal caso occorre chiedere dei giustificativi all'amministratore ed è bene provvedere ad un esame della contabilità del condominio onde verificare se effettivamente vi siano o meno dei fornitori che sono stati pagati in contanti.

Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Milano che, con sentenza n 32800 del 1 marzo 2017 ha stabilito che il mero prelievo di denaro contante effettuato dall'amministratore condominiale sul conto corrente del condominio  non è sufficiente a dimostrare il credito vantato, dal momento che tale circostanza può essere confermata solo attraverso un esame della contabilità del condominio. Ad esempio se non risultano pagati in contanti i fornitori condominiali che l'amministratore riteneva aver pagato con il contante prelevato dal condominio medesimo.

E' opportuno segnalare ed è consigliabile, per evitare l'alea del giudizio sia civile che penale, che il singolo condomino controlli l'operato dell'amministratore e quindi la gestione condominiale fin dall'inizio della sua gestione onde evitare che si verifichino degli ammanchi notevoli, di difficile recupero.

Prevenire è meglio che curare.

In tal senso il Garante della Privacy ha chiarito con la newsletter del 23 aprile 2014 che il conto corrente condominiale deve essere aperto ed ha chiarito il diritto del singolo condomino ad accedere alla relativa documentazione. In particolare, a seguito della riforma, il Garante ha evidenziato che nonostante il conto corrente bancario sia intestato al condominio, i singoli condomini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione di propri esborsi e l0operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali. Accesso ed estrazione di copia che viene garantito senza alcuna limitazione anche se gli estratti bancari come la lista movimenti contengono dati personali o di terzi.

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Avv. Michele Mirante  

 

 

 

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